Deleghe
La Delegazione di Pagamento è un prestito personale a tasso fisso con trattenuta su busta paga, assimilabile alla cessione del quinto dello stipendio che la integra e come per la cessione, non essendo un prestito finalizzato all’acquisto di un bene, non necessita da parte del richiedente dichiarazione attestante la finalità. Possono accedere tutti i lavoratori dipendenti di Enti Pubblici, Statali ed Aziende Private.
Tale tipologia di finanziamento è nata dall’esigenza dei lavoratori dipendenti che, non potendo avere per legge due trattenute per cessione del quinto dello stipendio, ricorrono ad un ulteriore prestito, integrativo alla cessione.
L’art. 58 del D.P.R. n.180/50 contempla la delegazione di pagamento e prevede la facoltà del dipendente a delegare la propria amministrazione al pagamento delle quote sino ad impegnare la metà dello stipendio per il riscatto di case popolari (ex IACP). Per analogia è stata applicata tale normativa al fine di concedere ai lavoratori dipendenti prestiti personali con trattenuta su busta paga, integrativi alla cessione, ove il richiedente il prestito delega l’amministrazione al pagamento delle quote all’Istituto Finanziario. La regolamentazione giuridica del finanziamento in esame scaturisce inoltre dagli artt. 1260 e successivi (cessione del credito) e dagli artt. 1268 e successivi (delegazione) del codice civile. La sempre più crescente richiesta dei lavoratori dipendenti ad accedere ad una forma di finanziamento integrativo alla già regolamentata cessione, ha fatto sì che il Ministero del Tesoro emanasse specifiche Circolari che ne regolamentassero i termini ed i criteri di acquisizione, obbligando gli Istituti Finanziatori a stipulare delle convenzioni con le varie Amministrazioni dello Stato così come gli Enti Pubblici e le Aziende Private, spesso richiedono la stipula di convenzioni, potendosi comunque esimere queste ultime dall’autorizzare le Deleghe.
Le Circolari del Ministero del Tesoro n. 46/1995, n. 63/1996, n. 29/1998 e n. 37/2003 e successive integrazioni con le circolari della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) n.1 del 17 gennaio 2011 e n. 30 del 20 ottobre 2011, hanno provveduto a regolamentare la delegazione per il settore Ministeriale e di fatto anche per quello pubblico e privato. Suddette circolari sanciscono l’esclusione delle deleghe in terzo debito a dipendenti appartenenti all’Amministrazione dello Stato, prevedendo la cessione integrata da una sola delegazione di pagamento: fatta eccezione per quei soli casi in cui vi siano pignoramenti in ammortamento o alimenti dovuti per legge.
L’amministrazione di appartenenza del delegante concesso l’Atto di Benestare, documento ove sono riportati i dati principali riguardanti il finanziamento tramite il quale l’azienda da l’assenso alle trattenute, è tenuta per legge a trattenere dalla busta paga l’importo delle rate e a versarlo alla Finanziaria. Mentre la cessione del quinto è garantita dalla legge e quindi risulta essere un diritto del lavoratore, la delegazione di pagamento a dipendenti di amministrazioni diverse da quelle appartenenti allo stato per cui esiste una convenzione che sancisce le regole sulla concessione, necessita dell’autorizzazione dell’ATC che, ad insindacabile discrezionalità, deciderà se dare ai propri dipendenti assenso alla trattenuta provvedendo a versarla all’Istituto Finanziario. L’importo della rata non deve oltrepassare i due quinti dello stipendio unitamente a cessioni od eventuali altri impegni presenti su busta paga, fatta eccezione se l’ATC ne da l’assenso e l’Istituto Finanziario acquisisce l’operazione. In assenza di convenzioni che ne regolamentino le procedure e i limiti, saranno i criteri di acquisizione dell’Istituto Finanziario e l’amministrazione di appartenenza del dipendente che, rifacendosi agli usi e/o normative interne, stabilirà l’importo massimo cedibile per delegazione, mentre l’ammortamento del prestito non dovrà oltrepassare i dieci anni, con durata variabile da 24 sino a 120 mesi.
I documenti base necessari per richiedere una delegazione di pagamento sono:
- Documento di identità e tessera sanitaria, entrambi in regola di validità.
- Certificato di Stipendio
- Ultime due buste paga mensilità correnti
- Certificazione Unica, ultimo anno utile, in copia completa come da originale (ex CUD)
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