Le Coperture Assicurative per Cessioni e Deleghe
Il lavoratore, alla sottoscrizione di un’operazione di cessione del quinto dello stipendio o di delega contestualmente è tenuto a dare l’assenso all’Istituto erogante che sottoscrive una polizza assicurativa rischio caso morte e rischio impiego a garanzia di eventuali sinistri per premorienza del dipendente, invalidità permanente, perdita dell’impiego per dimissioni, licenziamento o fallimento dell’azienda. Nel caso di pensionati la copertura assicurativa riguarda il solo caso morte, naturalmente.
L’importo del premio assicurativo, sostenuto dall’Istituto Finanziario che è Beneficiario e contraente, è parte integrante del costo del finanziamento.
In considerazione del fatto che gli Istituti Finanziari sono obbligati per legge a contrarre con compagnie di assicurazione private polizze a copertura dei finanziamenti mediante cessione di quote dello stipendio, è chiaro quanto sia determinante il ruolo delle assicurazioni che dettano i criteri di acquisizione necessari per la stipula dei finanziamenti.
Per quanto concerne i dipendenti di aziende private la perdita dell’impiego è garantita dal TFR maturato dal cedente che ha deciso di accantonarlo presso l’azienda, l’INPS o presso Fondi Pensione Complementare: quest’ultimi, perché possa essere tenuto in considerazione il TFR, dovranno essere escutibili, cioè dovranno porre il trattamento di fine rapporto a garanzia del finanziamento, in seguito alla volontà del cliente e ad una notifica del contratto presso di loro. Qualora il TFR maturato dal dipendente non fosse sufficiente a coprire il residuo debito dell’operazione stipulata con un importo superiore, interverrà la compagnia assicurativa che provvederà a risarcire all’istituto erogante l’importo per differenza tra il debito residuo dell’operazione al netto degli interessi non maturati da scomputare e il TFR incassato. In seguito al sinistro per cessazione del rapporto di lavoro, l’assicurazione avrà diritto di rivalsa sul contraente il finanziamento per il recupero del debito residuo. Qualora, alla cessazione del rapporto di lavoro del dipendente presso l’azienda corrispondesse l’assunzione del cliente presso altra azienda, l’Istituto Finanziario provvederà alla rinotifica del contratto di cessione per il proseguo delle trattenute sul nuovo datore di lavoro.
Diversamente avviene in caso di sinistro per premorienza od invalidità permanente: infatti, in tal caso, la compagnia risarcirà l’istituto erogante senza rivalsa alcuna sul TFR o sugli eredi.